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Tassa sui rifiuti: non è soggetta all’IVA

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Dopo 4 anni di peripezie la Corte di Cassazione ha espresso giudizio attraverso la sentenza del 9 marzo 2012. Dopo le sentenze di vari giudici con pareri discordanti, la Corte ha dichiarato (sentenza n. 238/09) che essendo una tassa e non una tariffa, quella dei rifiuti solidi urbani non doveva essere soggetta all’Iva perchésarebbe stato come pagare una tassa sulla tassa.
Dopo 4 anni di peripezie la Corte di Cassazione ha espresso giudizio attraverso la sentenza del 9 marzo 2012. Dopo le sentenze di vari giudici con pareri discordanti, la Corte ha dichiarato (sentenza n. 238/09) che essendo una tassa e non una tariffa, quella dei rifiuti solidi urbani non doveva essere soggetta all’Iva perché sarebbe stato come pagare una tassa sulla tassa. Non che in un paese come l’Italia non sia possibile una cosa del genere. Ma per fortuna, almeno in questo caso, tutto sembra andare per il verso giusto.
In questi anni, le associazioni di consumatori chiedevano il rimborso dell’Iva ai Comuni e alle Aziende Municipalizzate dato che proprio a loro era stata versata la tassa. Ma questi enti avevano già versato l’Iva allo Stato e inoltravano le richieste al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

 

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