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	<title><![CDATA[MSNI: Equitalia, nuova norma: fallimento del debitore]]></title>
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	<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 18:19:52 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia, nuova norma: fallimento del debitore]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>Equitalia</strong>: da ora &egrave; possibile cancellare i debiti <span>(o giungere a un concordato)</span>&nbsp;grazie al cosiddetto &ldquo;<strong>fallimento del consumatore</strong>&rdquo; previsto dalla legge n. 3/2012 . <br>Il 28 gennaio 2015 &egrave; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che finalmente definisce i criteri e le modalit&agrave; affinch&eacute; gli enti autorizzati possano gestire le crisi da indebitamento.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://www.liberatidaidebiti.com/uploads/1/4/2/2/14225617/2462714.jpg?300" alt="equitalia soluzione debiti" width="299" style="border: 0px;"></p>
<p>Sebbene la legge sia entrata in vigore gi&agrave; nel lontano 2012, a causa del ritardo nella pubblicazione del <span style="text-decoration: underline;">decreto ministeriale</span> che ha fissato i requisiti degli enti deputati a gestire tali procedure, in pochi erano a conoscenza della possibilit&agrave; di presentare in tribunale un&nbsp;<strong>piano predisposto dal consumatore</strong>&nbsp;(<em>mediante un avvocato di fiducia</em>) per uscire dalla crisi,&nbsp;<strong>eliminando i debiti&nbsp;</strong>con una sorta di piano di rateizzazione.</p>
<p>Questo tipo di&nbsp;<strong>procedura di esdebitazione</strong>&nbsp;&egrave; prevista solo ed esclusivamente per le <em>persone fisiche</em> (siano esse debitore o consumatore) <strong>NON</strong> soggette alle procedure di fallimento, o concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o a legge fallimentare.</p>
<p>La novit&agrave; rispetto alle procedure standard che prevedono una pluralit&agrave; di creditori, &egrave; stata data con un decreto del 15.09.2014 del Tribunale di Bursto Arstizio che ha previsto la possibilit&agrave; di attivare il procedimento di fallimento del debitore/consumatore anche se il creditore &egrave; soltanto uno: nel caso specifico l&rsquo;agenzia di riscossione&nbsp;<strong>Equitalia</strong>. <br>Di fatto, chi ha in sospeso una o pi&ugrave; cartelle di pagamento con Equitalia (<em>o altro ente della riscossione ad es. Soget</em>) e <strong>non riesce a pagare</strong> perch&eacute; si trova in uno&nbsp;stato di sovra indebitamento, ovvero in uno stato di impossibilit&agrave; di adempiere alle obbligazioni contratte oppure di squilibrio tra i debiti contratti e l&rsquo;effettiva liquidit&agrave; del debitore, allora, <strong>per evitare il pignoramento</strong> di eventuali beni o del conto corrente o, ancora, dello stipendio, pu&ograve; avanzare una sorta di <strong>saldo e stralcio</strong> (<em>un pagamento dimezzato di tutti i debiti</em>) che, tuttavia, deve essere <strong>autorizzato dal giudice</strong>.</p>
<p>La richiesta deve essere depositata in Tribunale, allegando un piano di gestione che deve essere approvato poi dal Giudice: in caso di approvazione sar&agrave; vincolante anche per Equitalia (o altro agente della riscossione).</p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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