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Le cartelle di Equitalia perdono efficacia dopo un anno

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Come districarsi fra le norme che prevedono una scadenza per la cartella esattoriale notificata al contribuente da Equitalia. 

Le cartelle di Equitalia perdono efficacia dopo un anno


La cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno: secondo la legge [1] infatti se il contribuente non paga gli importi indicati in cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica, il pignoramento da parte di Equitalia dovrà avvenire al massimo entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

La cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno, è vero, ma rimane un atto che suscita timori nel contribuente soprattutto perché nella cartella è contenuto il chiaro messaggio che esiste nei suoi confronti un carico di tributi e/o di sanzioni amministrative che risulta non essere stato pagato al creditore (Comuni o Agenzia delle entrate).

La notifica di una cartella di pagamento, cioè, significa innanzitutto che il contribuente ha già ricevuto in precedenza un avviso di accertamento o un verbale (cosiddetta “multa”) che non ha provveduto a pagare.

In questi casi il creditore (Comune o Agenzia delle entrate), constatato che il contribuente non ha pagato quanto era indicato nell’avviso di accertamento o nel verbale, forma il ruolo (che è l’elenco dei debitori), lo trasmette all’agente della riscossione (Equitalia) che provvederà a recuperare il credito attraverso la cosiddetta fase di riscossione coattiva.

Ed il primo atto della fase di riscossione coattiva è, appunto, la notificazione al contribuente della cartella di pagamento.

Evidenziamo subito che in materia di Irpef, Iva, contributi previdenziali–assistenziali dovuti a Inps e Inail, Irap e ritenute alla fonte, la cartella di pagamento non viene più inviata al contribuente (né si forma più il ruolo).

Per questi tributi e per i contributi previdenziali, infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento (che si chiama avviso di addebito per quello che riguarda i contributi previdenziali), Equitalia può procedere direttamente al pignoramento senza dover prima notificare la cartella di pagamento.

Invece, per quello che riguarda le sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada, le imposte indirette (imposta di registro, imposte di successione, catastali, ipotecarie) e i tributi locali (Imu, Tari, Tasi ecc.), la notificazione della cartella di pagamento è ancora obbligatoria.

E allora, ripetendo il concetto base di questo articolo, è assai utile sapere che nel momento in cui il contribuente dovesse ricevere una cartella di pagamento, egli ha sessanta giorni di tempo per pagare le somme in essa specificate e che, se non dovesse pagare, il pignoramento da parte di Equitalia dovrà avvenire entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento: insomma, la cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno.

Entro un anno, cioè, dalla data di notificazione della cartella, Equitalia potrà pignorare i beni mobili, gli stipendi, le pensioni e/o gli immobili di proprietà del debitore senza dover avvertire nuovamente il debitore.

Decorso, invece, più di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento essa “scade” nel senso che Equitalia, prima di poter pignorare i beni mobili e/o immobili del debitore, sarà obbligata a notificare al debitore un altro atto, definito intimazione di pagamento, in cui il debitore sarà di nuovo intimato a pagare e avvertito che, se il pagamento non avverrà entro cinque giorni, sarà avviata l’esecuzione con il pignoramento [2].

Occorre, perciò, verificare attentamente, nel caso in cui Equitalia abbia pignorato la pensione o lo stipendio o un immobile o un bene mobile, se tra la data di notificazione della cartella e la data del pignoramento sia passato più o meno di un anno: se fosse passato più di un anno, il pignoramento sarà da considerare irregolare se non sarà stato preceduto dalla notificazione di un nuovo avviso (la cosiddetta intimazione di pagamento) e potrà essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale ordinario nel termine di venti giorni da quando sarà stato comunicato al contribuente [3].

Si è detto che la cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno e che perciò il pignoramento non potrà essere eseguito se, trascorso più di un anno dalla notificazione della cartella, al contribuente non sarà prima stato inviato un altro atto (chiamato intimazione di pagamento).

La domanda conclusiva è: anche il fermo amministrativo e l’ipoteca non potranno essere eseguiti a carico del contribuente dopo che sarà decorso più di un anno dalla notificazione della cartella?

La giurisprudenza [4] ha chiarito che, se è decorso più di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, il fermo amministrativo dell’autoveicolo del contribuente e l’ipoteca sugli immobili del contribuente potranno essere iscritti anche senza l’invio dell’intimazione di pagamento, ma occorrerà però preavvertire con apposito atto il contribuente che, in caso di mancato pagamento del carico esistente a suo nome entro trenta giorni, l’agente della riscossione provvederà a iscrivere fermo e/o ipoteca. D’altra parte, l’obbligo del preavviso di fermo e del preavviso di ipoteca è oggi sancito anche dalla legge [5].

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